Se invece a vendere è un'impresa privata non ci dovrebbero essere problemi sul prezzo se già fissato nel contratto, perché le eventuali variazioni devono essere autorizzate dal committente (art. 1659 del Codice Civile) mentre per il ritardo di consegna un'eventuale riduzione o rimborso del prezzo dipende dagli accordi presi in forma scritta tra le parti. "Se nel preliminare è indicata una data di consegna tassativa - continua l'avvocato Giancola - c'è la possibilità di agire in giudizio. Si va da una riduzione del prezzo fino all'annulamento-risoluzione del contratto (art. 1655 del Codice Civile) con il pagamento dei danni subiti. Se invece i tempi di consega sono soltanto indicativi è tutto più aleatorio e diventa problematico dimostrare il danno. In questo caso è poco conveniente iniziare una vertenza". [...]
Allora cosa conviene fare per tutelarsi prima di comprare? "Per il fallimento del costruttore esiste già una legge che tutela le somme versate - spiega Antonio Pastore, presidente della Borsa Immobiliare di Milano -. Per i ritardi è invece necessario inserire già nel compromesso la descrizione dettagliata dell'immobile con il prezzo a corpo non soggetto a variazioni e termine tassativo di consegna. Visto che spesso per acquistare una nuova casa si provvede a vendere quella in cui si abita, i danni devono essere recuperabili immediatamente senza attendere gli esiti di una lunga causa legale. Per questo è necessario inserire nel contratto un importo definito per la penale di un eventuale ritardo e richiedere al costruttore una fideiussione bancaria o assicurtiva che consenta all'acquirente di incassare immediatamente gli importi previsti". Se il costruttore si rifiuta, visto che non è obbligato dalla legge ad accordare queste condizioni, si è sempre liberi di cercare altrove".
Maurizio Cannone, Il Sole 24 Ore, Casa & Case, 20 giugno 2009